Normativa Leggi Decreti del presidente della repubblica, del Ministro ... - Delibere, Regolamenti, Ordinanze, Circolari

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D.Lvo 17/08/1999 n. 334

2. Il gestore deve, secondo le procedure e i termini fissati nel Decreto di cui al comma 1

a) riesaminare e, se necessario, modificare la politica di prevenzione degli incidenti rilevanti, i sistemi di gestione nonché le procedure di cui agli

articoli 6 e 8 e trasmettere alle autorità competenti tutte le informazioni utili

b) riesaminare e, se necessario, modificare il rapporto di sicurezza e trasmettere alle autorità competenti tutte le informazioni utili prima di procedere alle modifiche, secondo le procedure previste dall'articolo 9, per i nuovi stabilimenti

c) comunicare la modifica all'autorità competente in materia di valutazione di impatto ambientale, che si deve pronunciare entro un mese, ai fini della verifica di assoggettabilità alla procedura prevista per tale valutazione.

Art. 11 - Piano di emergenza interno

1. Per tutti gli stabilimenti soggetti alle disposizioni dell'articolo 8 il gestore è tenuto a predisporre, previa consultazione del personale che lavora nello stabilimento, il piano di emergenza interno da adottare nello stabilimento nei seguenti termini

a) per gli stabilimenti nuovi, prima di iniziare l'attività

b) per gli stabilimenti esistenti, non ancora soggetti al Decreto del Presidente della Repubblica n. 175 del 1988, entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente Decreto

c) per gli altri stabilimenti preesistenti già assoggettati alla disciplina prevista dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 175 del 1988 en tro tre mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente Decreto.

2. Il piano di emergenza interno deve contenere almeno le informazioni di cui all'allegato IV, punto 1, ed è predisposto allo scopo di

a) controllare e circoscrivere gli incidenti in modo da minimizzarne gli effetti e limitarne i danni per l'uomo, per l'ambiente e per le cose

b) mettere in atto le misure necessarie per proteggere l'uomo e l'ambiente dalle conseguenze di incidenti rilevanti

c) informare adeguatamente i lavoratori e le autorità locali competenti

d) provvedere al ripristino e al disinquinamento dell'ambiente dopo un in cidente rilevante.

3. Il piano di emergenza interno deve essere riesaminato, sperimentato e, se necessario, riveduto ed aggiornato dal gestore, previa consultazione del personale che lavora nello stabilimento, ad intervalli appropriati, e, comunque, non superiori a tre anni. La revisione deve tenere conto dei cambiamenti avvenuti nello stabilimento e nei servizi di emergenza, dei progressi tecnici e delle nuove conoscenze in merito alle misure da adottare in caso di incidente rilevante.

4. Il gestore deve trasmettere al prefetto e alla provincia, entro gli stessi termini di cui al comma 1, tutte le informazioni utili per l'elaborazione del piano di emergenza di cui all'articolo 20 secondo la rispettiva competenza.

5. Il Ministro dell'ambiente provvede, con regolamento da adottarsi sensi dell'articolo 17, comma 3, della Legge del 23 agosto 1988, n. 400, a disciplinare le forme di consultazione, di cui ai commi 1 e 3, del personale che lavora nello stabilimento.

Art. 12 - Effetto domino

1. In attesa di quanto previsto dall'articolo 72 del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, il Ministero dell'ambiente, sentiti la regione interessata e il Comitato, in base alle informazioni ricevute dai gestori a norma dell'articolo 6 e dell'articolo 8

a) individua gli stabilimenti tra quelli di cui all'articolo 2, comma 1, per i quali la probabilità o possibilità o le conseguenze di un incidente rilevante possono essere maggiori a causa del luogo, della vicinanza degli stabilimenti stessi e dell'inventario delle sostanze pericolose presenti in essi

b) accerta che avvenga lo scambio, fra i gestori, delle informazioni necessarie per consentire di riesaminare, ed eventualmente modificare, in considerazione della natura e dell'entità del pericolo globale di incidente rilevante, i rispettivi sistemi di gestione della sicu- te rilevante, i rispettivi sistemi di gestione della sicurezza, i rapporti di sicurezza ed i piani di emergenza interni e la diffusione delle informazioni alla popolazione.

2. I gestori degli stabilimenti di cui al comma 1 devono trasmettere al prefetto e alla provincia entro quattro mesi dall'individuazione del possibile effetto domino, le informazioni necessarie per gli adempimenti di competenza di cui all'articolo 20.

Art. 13 - Aree ad elevata concentrazione di stabilimenti

1. In attesa di quanto previsto dall'articolo 72 del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, il Ministero dell'ambiente, sentita la regione interessata e il Comitato

a) individua le aree ad elevata concentrazione di stabilimenti sulla base dei criteri stabiliti dal Decreto di cui al comma 2 e sulla base delle informazioni di cui all'articolo 12, comma 2

b) coordina fra tutti i gestori degli stabilimenti soggetti agli obblighi di cui agli articoli 6 e 8, presenti nell'area, avvalendosi del Comitato:

1) lo scambio delle informazioni necessarie per accertare la natura e l'entità del pericolo globale di incidenti rilevanti ed acquisisce e fornisce ai gestori stessi ogni altra informazione utile ai fini della valutazione dei rischi dell'area, compresi studi di sicurezza relativi agli altri stabilimenti esistenti nell'area in cui sono presenti sostanze pericolose;

2) la predisposizione, da parte dei gestori degli stabilimenti soggetti agli obblighi di cui agli articoli 6 e 8, anche mediante consorzio, di uno studio di sicurezza integrato dell'area, aggiornato nei tempi e con le modalità di cui all'articolo 8, comma 6

c) predispone, nelle aree di cui alla lettera a), anche sulla base delle indicazioni contenute nello studio di sicurezza integrato di cui al comma 1, lettera b), numero 2), un piano di intervento nel quale sono individuate le misure urgenti atte a ridurre o eliminare i fattori di rischio.

2. Con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'interno, della sanità e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, sono stabiliti

a) i criteri per l'individuazione e la perimetrazione delle aree ad elevata concentrazione di stabilimenti pericolosi, nelle quali il possibile effetto domino coinvolga gruppi di stabilimenti

b) le procedure per lo scambio delle informazioni fra i gestori e per la predisposizione e la valutazione dello studio di sicurezza integrato

c) le procedure per la diffusione delle informazioni alla popolazione

d) le linee guida per la predisposizione dei piani d'intervento di cui al comma 1, lettera c).

Art. 14 - Controllo dell'urbanizzazione

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente Decreto, il Ministro dei lavori pubblici, d'intesa con i Ministri dell'interno, dell'ambiente, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con la Conferenza Statoregioni, stabilisce, per le zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante che rientrano nel campo di applicazione del presente Decreto, requisiti minimi di sicurezza in materia di pianificazione territoriale, con riferimento alla destinazione e utilizzazione dei suoli che tengano conto della necessità di mantenere le opportune distanze tra stabilimenti e zone residenziali nonché degli obiettivi di prevenire gli incidenti rilevanti o di limitarne le conseguenze, per

a) insediamenti di stabilimenti nuovi

b) modifiche degli stabilimenti di cui all'articolo 10, comma 1

c) nuovi insediamenti o infrastrutture attorno agli stabilimenti esistenti, quali ad esempio, vie di comunicazione, luoghi frequentati dal pubblico, zone residenziali, qualora l'ubicazione o l'insediamento o l'infrastruttura possono aggravare il rischio o le conseguenze di un incidente rilevante.

2. Trascorso inutilmente il termine di cui al comma 1, all'emanazione del Decreto provvede, entro i successivi tre mesi, il Presidente del Consiglio dei Ministri.

3. Entro tre mesi dall'adozione del Decreto di cui al comma 1 o di quello di cui al comma 2, gli enti territoriali apportano, ove necessario, le varianti ai piani territoriali di coordinamento provinciale e agli strumenti urbanistici. La variante è approvata in base alle procedure individuate dall'articolo 2 del Decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447. Trascorso il termine di cui sopra senza che sia stata adottata la variante, la concessione o l'autorizzazione per gli interventi di cui al comma 1, lettere

a), b) e c), sono rilasciate qualora il progetto sia conforme ai requisiti di sicurezza previsti dai decreti di cui al comma 1 o al comma 2, previo parere tecnico dell'autorità competente di cui all'articolo 21, comma 1, sui rischi connessi alla presenza dello stabilimento, basato sullo studio del caso specifico o su criteri generali.

4. Decorsi i termini di cui ai commi 1 e 2 senza che siano stati adottati i provvedimenti ivi previsti, la concessione o l'autorizzazione per gli interventi di cui al comma 1, lettere a), b) e c), sono rilasciate, previa valutazione favorevole dell'autorità competente di cui all'articolo 21, comma 1, in ordine alla compatibilità della localizzazione degli interventi con le esigenze di sicurezza.

5. Sono fatte salve le concessioni edilizie già rilasciate alla data di entrata in vigore del presente Decreto.

6. In caso di stabilimenti esistenti ubicati vicino a zone frequentate dal pubblico, zone residenziali e zone di particolare interesse naturale il gestore deve, altresì, adottare misure tecniche complementari per contenere i rischi per le persone e per l'ambiente, utilizzando le migliori tecniche disponibili. A tal fine il Comune invita il gestore di tali stabilimenti a trasmettere, entro tre mesi, all'autorità competente di cui all'articolo 21, comma 1, le misure che intende adottare; tali misure vengono esaminate dalla stessa autorità nell'ambito dell'istruttoria di cui all'articolo 21. Capo III Competenze

Art. 15 - Funzioni del Ministero dell'ambiente

1. Con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'interno, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanità, d'intesa con la Conferenza unificata, sono stabilite le norme tecniche di sicurezza per la prevenzione di rischi di incidenti rilevanti, le modalità con le quali il gestore deve procedere all'individuazione di tali rischi, all'adozione delle appropriate misure di sicurezza, all'informazione, all'addestramento e all'equipaggiamento di coloro che lavorano in situ, i criteri di valutazione dei rapporti di sicurezza, i criteri di riferimento per l'adozione di iniziative specifiche in relazione ai diversi tipi di incidente, nonché i criteri per l'individuazione delle modifiche alle attività industriali che possono avere implicazioni per i rischi di incidenti rilevanti; fino all'emanazione di tali decreti valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui ai decreti ministeriali emanati sensi dell'articolo 12 del Decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, e successive modifiche.

2. Con Decreto del Ministro dell'ambiente, previa comunicazione al Ministero della sanità, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e al Ministero dell'interno, si provvede al recepimento di ulteriori direttive tecniche di modifica degli allegati, ai sensi dell'articolo 20 della Legge 16 aprile 1987, n. 183; il Decreto è emanato di concerto con i Ministri dell'interno, della sanità e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ogni qualvolta la nuova direttiva preveda poteri discrezionali per il proprio recepimento.

3. Il Ministero dell'ambiente

a) comunica agli Stati membri relativamente agli stabilimenti di cui all'articolo 8 vicini al loro territorio nei quali possa verificarsi un incidente rilevante con effetti transfrontalieri tutte le informazioni utili perché lo Stato membro possa applicare tutte le misure connesse ai piani di emergenza interni ed esterni e all'urbanizzazione

b) informa tempestivamente la Commissione europea sugli incidenti rilevanti verificatisi sul territorio nazionale e che rispondano ai criteri riportati nell'allegato VI, parte I, e comunica, non appena disponibili, le informazioni che figurano nell'Allegato VI, parte II

 

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